UNCEM PIEMONTE UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELLE COMUNITA' E DEGLI ENTI MONTANI
Delegazione Piemontese

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NUOVA ORDINANZA IN PIEMONTE. (SCARICABILE IN FONDO ALLA NEWS)
Unità di crisi attiva h24 fino al 31 gennaio
Registro clienti obbligatorio per i ristoranti
Dal 18 ottobre chiusura notturna delle attività commerciali, escluse le farmacie

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È stata firmata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, una nuova ordinanza che riallinea al DPCM del 13 ottobre le disposizioni di contenimento del Covid previste sul territorio regionale.

In particolare è stata confermata l’operatività dell’Unità di crisi che, con effetto immediato, riprende la sua attività h24 fino al 31 gennaio 2021 (la sua centrale operativa sarà in via Silvio Pellico 19 a Torino, sede anche del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive).

L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione.
I ristoranti avranno invece l’obbligo di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti del locale che usufruiscono del servizio al tavolo.
Dal 18 ottobre inoltre è prevista la chiusura notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio (da mezzanotte alle 5 del mattino), fatta salva l’attività delle farmacie.

L’ordinanza prevede anche l’obbligo per tutte le strutture residenziali socio-assistenziali di iscriversi alla piattaforma di monitoraggio Covid e di caricare con regolarità l’aggiornamento dei propri dati (su più di 700 strutture solo 500 al momento utilizzano la piattaforma).

L’ordinanza avrà validità fino al 13 novembre 2020.

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Si comunica che nel testo dell’ordinanza 109 sono presenti due refusi: al punto 39) si precisa che l’operatività dell’Unità di crisi è stata confermata e, con effetto immediato, deve essere considerata per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere (anziché per 12 ore, come riportato nell’ordinanza).

Sempre al punto 39) l’indicazione “…fino al 31 gennaio 2020” va considerata come “…fino al 31 gennaio 2021”.