UNCEM PIEMONTE UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELLE COMUNITA' E DEGLI ENTI MONTANI
Delegazione Piemontese

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di Matteo Barbero

 

Con  il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023,) la scadenza è stata ulteriormente differita, questa volta al prossimo 31 luglio. Il primo effetto di questa decisione riguarda le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi. L’articolo 27, comma 8, della legge 448/2001 dispone, infatti, che il termine per la loro definizione è stabilito entro la data fissata da norme statali per i preventivi. Questa disposizione è stata confermata dal comma 169 della legge 296/2006 che, con riferimento ai tributi, ha aggiunto che, in caso di mancata delibera entro il termine per i preventivi, si intendono prorogate tariffe e aliquote vigenti. Per la Tari vale l’articolo 43, comma 11, del decreto legge 50/2022, il quale ha previsto che il termine per l’approvazione delle tariffe Tari, dei regolamenti e dei piani finanziari è strutturalmente allineato alla scadenza dei preventivi. se è successiva al 30 aprile, mentre rimane al 30 aprile se la scadenza del bilancio è precedente. La norma ha aggiunto un ulteriore chiarimento secondo cui l’ente che ha già varato il preventivo può effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva delibera Tari, non dovendo procedere a una riapprovazione del bilancio. Analoga disposizione è dettata per le altre entrate tributarie dall’articolo 13, comma 5-bis, del dl 4/2022), secondo cui gli enti che approvano le delibere tariffarie dei tributi dopo il bilancio di previsione, ma entro il termine di approvazione dei bilanci, possono variare il bilancio e non sono obbligati alla riapprovazione.

Un secondo ordine di effetti riguarda la sovrapposizione della dead-line per i bilanci con quella prevista per altri due adempimenti molto importanti: da un lato, la salvaguardia degli equilibri (art. 193 del Tuel), dall’altra la presentazione del documento unico di programmazione 2024-2026 (art. 170 del Tuel). Sotto il primo profilo, è evidente che gli enti che dovessero approvare il bilancio di previsione prima della fine di luglio si troverebbero di lì a poco a doverlo riesaminare. Non è la prima volta che accade, già nel 2014 si verifico un caso simile. Allora il termine era stato rinviato al 30 settembre e il Ministero dell’Interno intervenne con una nota ad hoc (prot. n. 0010082 del 17/9/2014)  chiariva che l’adempimento rimaneva necessario solo per le amministrazioni che abbiano approvato il preventivo entro il mese di agosto. Viceversa, quelle che lo avevano approvato a settembre il Viminale precisò che non sono erano a compiere la formale ricognizione degli equilibri, ma potevano limitarsi ad attestarne la permanenza nella stessa deliberazione riguardante il bilancio. Mutatis mutandis, possiamo concludere che per chi andrà in consiglio dopo il 30 giugno la verifica sul permanere degli equilibri contabili può essere svolta dal  contestualmente all’approvazione del preventivo.  Meno problematica la coincidenza con la data di presentazione del nuovo Dup, anche se un minimo di buon senso sconsiglia di portarlo in approvazione nella stessa seduta in cui si approva il bilancio con sei mesi di ritardo. Ricordiamo infatti che per il documento programmatico la scadenza è solo ordinatoria e riguarda la semplice presentazione e non la sua approvazione (salvo diverse previsioni dei regolamenti di contabilità dei singoli enti).

Altro effetto paradossale della proroga riguarda il piano integrato di attività e organizzazione (Piao), la cui data limite slitta al 31 agosto, rendendo ancora più plastica l’inutilità di questo adempimento (e ancora più opportuno il rinvio del Dup). Questa almeno è la lettura al momento prevalente dell’ambigua formulazione dell’articolo 8, comma 2, del D.M. 132/202, ai sensi del quale “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. In realtà, tale formulazione ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, inducendo alcuni autorevoli commentatori a ritenere che i 30 giorni successivi decorrano non già dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso, bensì dalla specifica data di approvazione del bilancio da parte del singolo ente. Al contrario, secondo la tesi contraria (che come detto sembra più convincente) il termine per l’approvazione del Piao è da ritenersi fissato per tutti gli enti al 31 agosto 2023, a prescindere dalla data nella quale ciascun ente abbia approvato il proprio preventivo.